Anche i geometri Bonanno e De Salvia sono professionisti abilitati a svolgere la trasmissione telematica – obbligatoria dal 01.01.2018 – delle dichiarazioni di successione e delle volture catastali.
I soggetti obbligati a presentare la Dichiarazione di Successione sono i “chiamati” all’eredità (eredi e i legatari).
Con l’apertura della successione sono individuati tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso
il patrimonio complessivo del de cuius (defunto), oppure una sua quota. La qualità di erede invece, in senso formale e civilistico, si acquista con l’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, il cui effetto retroagisce al momento dell’apertura della successione.
Il legatario o invece destinatario di uno o più beni, oppure uno o più diritti, determinati dal de cuius con il testamento.
Per esempio, la persona a cui il de cuius lascia un gioiello è un legatario e non un erede.
Il legato si acquista senza alcuna necessità di esprimere l’accettazione. I legatari, nel presentare la dichiarazione di successione, sono obbligati ad indicare oltre ai propri dati, a tutte le informazioni riguardanti l’oggetto del proprio legato e alle eventuali donazioni a proprio favore, anche i dati del de cuius e dei chiamati all’eredità, il loro grado di parentela o affinità con il de cuius e le eventuali accettazioni o rinunce intervenute.
Sono inoltre obbligati a presentare la Dichiarazione di Successione:
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli amministratori dell’eredità: l’amministratore dell’eredità è previsto in casi particolari come, per esempio, quando il testamento ha designato un erede sottoposto a condizione sospensiva (per esempio, se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);
- i curatori dell’eredità giacente: il curatore dell’eredità giacente è nominato dal tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- gli esecutori testamentari: l’esecutore testamentario è il soggetto a cui il de cuius può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;
- i trustee: il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, oppure una volta raggiunto un determinato scopo;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente: se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l’assenza; dopo la relativa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
In virtù del principio della solidarietà, se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la stessa sia presentata da uno solo di essi. I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, a esclusione dei legatari, devono descrivere in modo analitico tutti i beni e i diritti facenti parte dell’attivo ereditario evidenziandone i valori, compresi quelli oggetto di legato, se presente.
La dichiarazione di successione non deve essere presentata in due casi:
1) Se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius (figlio, genitore) e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni):
- ha un valore non superiore ad € 100.000,00;
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
2) Se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
Entrambe le condizioni indicate al punto 1) devono verificarsi contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti siano entrati nell’attivo ereditario. Per esempio, qualora a seguito di un rimborso fiscale (IVA, IRPEF) sia stato superato il citato limite dei € 100.000,00, introdotto dal comma 1 dell’art. 11 (Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare) del D.Lgs. 175/2014, sussisterà l’obbligo alla presentazione della dichiarazione e i relativi termini decorrono dalla comunicazione del rimborso.